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Agevolazioni IVA estese per le prestazioni sanitarie nel settore privato


Con la conversione in legge del DL 73/2022 (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”), ad opera della L. 122/2022, è stata confermata la norma, contenuta nell’art. 18 del decreto, che estende le agevolazioni IVA a favore di istituti e case di cura private non convenzionate.

In ambito sanitario, l’art. 10 del DPR 633/72 prevede, sostanzialmente, le seguenti due ipotesi di esenzione dall’IVA: - una per le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese nell’esercizio di arti e professioni sanitarie (art. 10 n. 18) del DPR 633/72); - l’altra per i c.d. servizi di ospedalizzazione, ossia le prestazioni di ricovero e cura rese a persone ricoverate presso enti ospedalieri, cliniche e case di cura convenzionate, società di mutuo soccorso con personalità giuridica e ONLUS, nonché per le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali (art. 10 n. 19) del DPR 633/72).

La prassi amministrativa ha avuto modo di chiarire che eventuali prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese da medici a favore di pazienti ricoverati, per conto di strutture convenzionate, rientrano nel beneficio dell’esenzione di cui al n. 19) in quanto si considerano comprese nel servizio di “ospedalizzazione” (ris. Agenzia delle Entrate n. 87/2010). La stessa prassi ha invece considerato imponibili ai fini IVA le medesime prestazioni, ove fornite al di fuori da una convenzione.

Il DL 73/2022, modificando il n. 18) dell’art. 10 citato, ha esteso l’esenzione IVA anche a quest’ultima tipologia di prestazioni sanitarie, ove le stesse: - costituiscano una componente della prestazione di ricovero e cura; - siano acquistate dalla struttura non convenzionata presso un soggetto terzo in regime di esenzione. In presenza di tali condizioni, l’esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto dalla struttura al soggetto terzo.

Ad esempio, se una clinica presta un servizio di cura al di fuori di una convenzione a un paziente ricoverato, avvalendosi anche di un professionista terzo per un’operazione chirurgica, l’esenzione IVA dovrebbe applicarsi alla parte di corrispettivo addebitata dalla struttura al paziente per l’operazione. La fattura, dunque, dovrebbe evidenziare, da un lato, la quota esente relativa alla prestazione medica acquistata presso il professionista terzo, dall’altro, la quota imponibile relativa alla prestazione di ricovero e cura resa direttamente dalla clinica.

Diverso trattamento, invece, è riservato alle prestazioni rese dai professionisti sanitari in regime “ambulatoriale”, poiché in tal caso, indipendentemente dal convenzionamento, è riconosciuta l’esenzione IVA di cui all’art. 10 n. 18) del DPR 633/72 (cfr. ancora ris. n. 87/2010).

Le ulteriori novità introdotte dal DL “Semplificazioni fiscali” riguardano, poi, l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta: - alle prestazioni di ricovero e cura rese da strutture non convenzionate; - alle prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate. È stato modificato a tal fine il n. 120) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72.

Nello specifico, con l’entrata in vigore dell’art. 18 comma 1 del DL 73/2022 (dal 22 giugno 2022), è stabilito che l’aliquota IVA del 10% si applica, in ambito sanitario, alle seguenti operazioni: - prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggior comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell’art. 10, n. 18) e 19) del DPR 633/72; - prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate sia dai soggetti di cui all’art. 10 n. 19), sia da case di cura non convenzionate; - prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i soggetti di cui all’art. 10 n. 19).

Tali operazioni, dunque, sono in ogni caso imponibili ai fini del tributo, non potendo fruire del regime di esenzione. Se però, in precedenza, i servizi di ricovero e cura fuori convenzione, così come la generalità dei servizi di alloggio agli accompagnatori, erano soggetti all’aliquota IVA ordinaria, ora gli stessi beneficiano dell’aliquota IVA del 10%.

Per quanto concerne, invece, le prestazioni di maggior comfort alberghiero, il n. 120) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 già prevedeva l’aliquota IVA agevolata per i servizi resi “a persone ricoverate in istituti sanitari”. Secondo quanto chiarito dalla prassi amministrativa, infatti, tali prestazioni (comprendenti, ad esempio, la disponibilità di una stanza singola, di un telefono o di una TV in camera), non possono considerarsi accessorie a quelle di ricovero e cura e quindi non possono beneficiare, nel caso delle strutture convenzionate, del regime di esenzione IVA (cfr. C.M. n. 40/83 e ris. n. 87/2010).


Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.



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